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_________________________ASSOCIAZIONE ONLUS_____________________
______________________________STATUTO____________________________
_______________________________Art. 1______________________________
E’ costituita l’associazione di diritto privato
___________________________” I CARE – ONLUS “ _____________________
organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L’associazione è apartitica e non ha
fini di lucro . Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale.
________________________________Art. 2_______________________________
L’associazione ha sede in Melito di Napoli (NA) alla Via Salvatore Di Giacomo n. 4.
_______________________________Art. 3_______________________________
Simbolo e marchio dell’associazione
_________________________________Art.4_______________________________
La durata dell’associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100
_________________________________Art. 5______________________________
L’associazione “ I CARE – ONLUS “ persegue il fine della solidarietà civile,
culturale e sociale, per la promozione e valorizzazione della catechesi e dello
sviluppo endogeno solidale rivolto alle popolazioni residenti nelle aree depresse del
mondo. In particolare, scopi dell’associazione sono:
Il miglioramento della qualità della vita delle persone povere ed emarginate e delle
popolazioni sottosviluppate, in particolare nel continente africano, mediante:
- sviluppo sociale;
- formazione scolastica;
- miglioramento delle condizioni sanitarie, soprattutto delle donne e dei
bambini
- sviluppo di attività microimprenditoriali ed agricole
- impulso nel campo dell’artigianato soprattutto femminile
- accoglienza ed assistenza di persone povere ed emarginate
- assistenza di minori a rischio
L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle
istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti
dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 e dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, e successive
modifiche e integrazioni.
____________________________Art. 6___________________________________
L’associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo
svolgimento delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano:
- dalla dotazione iniziale di Euro 1200,00 (milleduecento virgola zero)
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni
pubbliche,anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- dai contributi dell’Unione europea e da organismi internazionali;
- dai proventi delle proprie iniziative
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti diretti alla associazione,
effettuati da enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, per il
raggiungimento delle finalità statutarie;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
__________________________Art. 7_________________________________
Possono far parte dell’associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche,
associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi. Sono associate tutte le persone
fisiche e giuridiche che, previa domanda scritta e motivata, vengono ammessi dal
Consiglio Direttivo. Gli associati hanno tutti uguali diritti. All’atto di ammissione
gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita
dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato il proprio
recesso per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati
associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota
annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è
rivalutabile. E’ escluso qualsiasi rimborso in caso di recesso. Tra gli associati
vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
__________________________Art. 8_________________________________
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione
é deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità del socio
superiore a sei mesi per il pagamento delle quote sociali, ovvero quando il socio
non ottemperi alle disposizioni statutarie o regolamentari o alle delibere
assembleari o del Consiglio Direttivo, o per lo svolgimento di attività in contrasto
o in concorrenza con quella dell’associazione. Tale provvedimento dovrà essere
comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale
comunicazione, potrà ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al
Presidente dell’associazione.
__________________________Art. 9_________________________________
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
_____________________________Art. 10_______________________________
L’assemblea generale è composta da tutti gli associati e si tiene nella sede della
associazione a meno che problemi organizzativi o logistici non impongano
diversamente. La convocazione dell’assemblea dei soci è effettuata mediante avviso
affisso alla porta esterna della sede almeno venti giorni prima. Nel suo seno viene di
volta in volta nominato, a maggioranza dei presenti, un Presidente che la presiede ed
un Segretario e ad essa sono demandate, oltre la nomina delle cariche sociali e
quanto previsto dal successivo articolo 10 (dieci), anche le deliberazioni riguardanti le
nuove iniziative da intraprendere nell’ambito dell’attività associativa.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e deve
essere convocata quando il Presidente ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In
seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci
intervenuti e delibererà a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le
modifiche allo statuto, occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 ( due terzi) degli
associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità personali.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale, redatto da
Segretario e da lui trascritto nel libro dei verbali, che viene sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario. Il libro dei verbali è tenuto, a cura del Presidente, nella sede
dell’organizzazione.
Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e riceverne copia.
_____________________________Art. 11_______________________________
Spetta all’assemblea deliberare in merito:
- all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- alla nomina del Consiglio Direttivo
- alla nomina del Collegio dei Revisori
- alla approvazione della modifica dello statuto e dei regolamenti
- ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intenda sottoporle
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega
scritta; nessun associato può rappresentare più di un associato. Ciascun associato
maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea ivi
comprese quelle attinenti l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti, nonchè la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Hanno
diritto ad intervenire all’assemblea e di votare tutti gli associati in regola con il
pagamento della quota annuale di associazione.
___________________________Art. 12_______________________________
L’associazione è retta dal Consiglio Direttivo, composto in numero da tre a sette
membri; il Consiglio sceglie nel proprio seno a maggioranza di voti il Presidente
ed il Vice Presidente.
Il Vice Presidente, sostituisce a tutti gli effetti ed in tutti i compiti il Presidente in
caso di sua assenza prolungata o grave impedimento o quando ne riceva delega
dal Presidente stesso.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri, compreso il
Presidente; sono tutti rieleggibili. Dopo il primo triennio i componenti del Consiglio
Direttivo saranno eletti dall’assemblea che dovrà sceglierli tra gli associati.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio
Direttivo, quest’ultimo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti;
i membri cooptai dureranno in carica fino alla prima assemblea la quale potrà
confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Ciascun membro del Consiglio può essere revocato dall’assemblea con
deliberazione motivata presa con voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli associati.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza degli intervenuti.
___________________________Art. 13__________________________________
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la
legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede agli atti necessari e utili
all’efficienza dell’associazione, provvede altresì alla nomina di un Segretario e di un
Tesoriere dell’associazione; deve redigere annualmente il bilancio preventivo e
consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote
associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per
le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo è convocato e
presieduto dal Presidente o, in sua mancanza dal Vice Presidente; la convocazione in
seduta ordinaria deve essere fatta almeno una volta l’anno con comunicazione 20
(venti) giorni prima della data prevista per la riunione. La convocazione straordinaria
è fatta in tutti i casi di urgente necessità su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta
di tre membri del Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante
telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
___________________________Art. 14_________________________________
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio,
presiede, curandone l’ordinato svolgimento dei lavori, il Consiglio Direttivo, esegue le
deliberazioni del Consiglio Direttivo e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti
necessari informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il
Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad
altro membro del Consiglio direttivo o ad eventuali procuratori anche all’estero. Il
Consiglio Direttivo può revocare il Presidente con una deliberazione motivata presa
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
__________________________Art. 15__________________________________
La vigilanza sull’amministrazione dell’associazione è esercitata da un Collegio dei
Revisori, composto da tre o cinque membri, nominati per tre anni dall’assemblea. Essi
sono rieleggibili. Il Collegio è composto di persone con idonea capacità
professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della
gestione in relazione alle norme di legge e di statuto predisponendo una relazione
annuale in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.
__________________________Art. 16__________________________________
Le cariche del Presidente, membro del Consiglio Direttivo e e membro del Collegio
dei Revisori sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta salvo il
rimborso delle spese sostenute per conto dell’associazione.
__________________________Art. 17__________________________________
I soci cui siano attribuiti incarichi di responsabilità, di organizzazione o di
coordinamento, ad eccezione delle cariche elette dall’Assemblea , possono essere
fatti decadere dall’incarico da parte del Consiglio Direttivo, con decisione deliberata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel caso in cui siano assenti per tre o
più volte anche non consecutive senza giustificato motivo oppure quattro volte
consecutivamente anche se motivate, in momenti in cui la loro presenza sia dovuta a
norma dello Statuto, del regolamento o di altre norme deliberate dall’Assemblea, o
nel caso in cui non svolgano con continuità e con l’impegno necessario gli incarichi a
loro affidati.
___________________________Art. 18_________________________________
Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’Organizzazione, effettuare i
pagamenti e procedere agli incassi dei proventi, tenere la cassa e intrattenere i
rapporti con le banche. In collaborazione con il Presidente redige il bilancio
consuntivo e il bilancio preventivo annuali da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Direttivo, all’esame del Collegio dei Revisori e all’approvazione
dell’Assemblea ordinaria. Il potere di firma presso gli Istituti di credito è di
competenza del Presidente e del Tesoriere congiuntamente. Nel caso il Presidente e il
Tesoriere lo ritenessero opportuno potranno disporre che il potere di firma possa essere
disgiunto.
__________________________Art. 19__________________________________
Con regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo per organizzare e
disciplinare l’attività dell’associazione, potranno essere emanate le norme di
esecuzione del presente statuto.
Detto regolamento, una volta approvato dall’assemblea dei soci, sarà vincolante al
pari dello statuto.
__________________________Art. 20___________________________________
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dell’Organizzazione è redatto dal Tesoriere in collaborazione con
il Presidente sulla base della documentazione e delle risultanze delle scritture contabili.
Deve essere compilato sulla base del corrispondente bilancio preventivo e sottoposto
all’esame del Collegio dei Revisori ed all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
Entro il 31 marzo il Consiglio direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo
relativo all’anno precedente, e entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo
all’anno successivo. I bilanci, consuntivo e preventivo, vengono depositati presso la
sede dell’associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui è stata
convocata l’assemblea per la loro approvazione. Dal bilancio devono risultare,
analiticamente indicati, i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti dalla associazione. Gli
eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività di cui all’art. 5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché i
fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la
vita dell’associazione, salvo che la destinazione, e la distribuzione non siano imposte
dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
__________________________Art. 21___________________________________
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale, se del caso,
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione
dell’associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale,
eventualmente residuante al termine della fase di liquidazione, dovrà essere devoluta
alla “ Congregazione Ancelle Eucaristiche”, ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, con sede in Melito di Napoli (NA) alla Via Lavinaio n. 47 o, nel caso di
estinzione del predetto ente, ad altra Onlus operante in identico o analogo settore,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1999 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
__________________________Art. 22__________________________________
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del
codice civile e alle leggi in materia, in particolare alla legge 11 agosto 1991 n. 266 ed
al D. Lgs. N. 460/1997


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